Art. 24.
(Estensione della definizione di prossimi congiunti).

      1. Il quarto comma dell'articolo 307 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Agli effetti della legge penale, si intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, il contraente del patto civile di solidarietà o il convivente, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti. Tuttavia, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole».